STRALCIO PARZIALE E DEFINIZIONE AGEVOLATA 2023 “CARTELLE SO.G.E.T. E ACCERTAMENTI COMUNALI ESECUTIVI”

STRALCIO PARZIALE  E DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI DIVENUTI DEFINITIVI O AFFIDATI AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE

(Art. 17-bis del D.L. n. 34/2023 e ss.mm.ii.)

Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 26 LUGLIO 2023 –Regolamento

È on-line il modello per la presentazione dell’istanza di stralcio e definizione agevolata dei crediti tributari e non tributari vantati dell’Ente comunali e inclusi in titoli divenuti esecutivi entro il termine del 30 Giugno 2022, o per lo stralcio parziale dei crediti in riscossione coattiva fino a 1.000 euro affidati al concessionario della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, come meglio specificato nel Regolamento (si veda link sopra).

L’adesione alla definizione agevolata o stralcio parziale, comporta lo stralcio di sanzioni ed interessi  e/o di qualunque altra maggiorazione rispetto alla sorte capitale dovuta. Il credito, sia esso tributario che non tributario, sarà ricalcolato in ragione delle somme già riscosse a qualsiasi titolo, e l’importo così ridefinito potrà essere oggetto di rateizzazione, unitamente alle spese di notifica e di recupero già sostenute che, ai sensi di legge, restano comunque dovute.

Di seguito le modalità per la presentazione dell’istanza per la definizione agevolata da presentare entro il 31 Ottobre 2023.

 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

Il contribuente manifesta la propria volontà di procedere alla definizione agevolata presentando all’Ente apposita istanza entro il 31 ottobre 2023, utilizzando il modello messo a disposizione dall’Ente, con le seguenti modalità:

  • per la definizione agevolata dei crediti relativi agli avvisi di accertamento esecutivi emessi direttamente dall’ente successivamente al 1° gennaio 2020 presenta l’istanza, su modello reso disponibile dal Comune, entro e non oltre il 31 ottobre 2023, con una delle seguenti modalità: istanzaDefinizioneAgevolata2023
    1. mediante consegna diretta all’ufficio protocollo;
    2. mediante raccomandata A/R, ed in tal caso fa fede la data di consegna all’ufficio postale,
    3. mediante pec, purché l’indirizzo di posta elettronica certificata sia relativo allo stesso contribuente, protocollo.comunecasalbordino@legalmail.it con indicazione in oggetto: “DEFINIZIONE AGEVOLATA 2023”.
  • per la definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento affidate al concessionario dell’ente nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, presenta l’istanza, su modello reso disponibile dal Concessionario, entro e non oltre il 31 ottobre 2023, con una delle seguenti modalità:
    1. Tramite il portale sogetspa.it ;
    2. Presso gli sportelli SO.G.E.T. S.p.A. ( aperto il mercoledì dalle ore 9:00 alle 12:00 in Casalbordino Piazza Garibaldi )
  • Per lo stralcio parziale dei crediti in riscossione coattiva fino a 1.000 euro affidati al concessionario della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 presenta l’istanza, su modello reso disponibile dal Concessionario, entro e non oltre il 31 ottobre 2023, con una delle seguenti modalità:
    1. Tramite il portale sogetspa.it ;
    2. Presso gli sportelli SO.G.E.T. S.p.A. ( aperto il mercoledì dalle ore 9:00 alle 12:00 in Casalbordino Piazza Garibaldi )

Nella domanda sarà importante indicare n° e importo del singolo avviso di pagamento ricevuto negli appositi spazi previsti nel modello di istanza.

Entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza, comunque entro il termine del 31/01/2024, l’Ente comunale o dal Concessionario competente alla riscossione sono tenuti a comunicare ai contribuenti richiedenti l’accettazione o il diniego della richiesta, laddove, in caso di esito positivo dell’istruttoria, sarà comunicato l’ammontare ricalcolato delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, unitamente agli appositi modelli di pagamento.

E’ importante sottolineare che la presentazione dell’istanza comporta altresì per il contribuente:

  • l’impegno, da parte del richiedente, a rinunciare ad eventuali giudizi in essere  e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.;
  • la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza;
  • la sospensione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
  • l’inibizione temporanea per l’amministrazione titolare del credito o per il suo Concessionario, a iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione, ad avviare nuove procedure esecutive, a proseguire le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
  • che le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili;
  • in  caso  di  mancato,  insufficiente  o   tardivo   versamento dell’unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle  somme,  la  definizione  non  produce  effetti  e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di  decadenza  per il recupero  delle  somme  oggetto  dell’istanza.  In  tale  caso,  i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto prima della presentazione della domanda di definizione agevolata.

L’ASSESSORE DELEGATO

PAOLA BASILE

Adempimento

Scadenza (entro il…….)
Termine per la presentazione dell’istanza da parte del contribuente31/10/2023
Termine entro il quale il Comune o il Concessionario trasmette al contribuente la comunicazione con l’esito della domanda31/01/2024
Scadenza prima rata28/02/2024