Informativa IMU e TASI

 Quando si paga
 – entro il 17 giugno 2019: l’ acconto. Si può anche pagare entro il 17 giugno tutto l’importo del 2019.
– entro il 16 dicembre 2019il saldo

Come si calcola l’IMU 2019
Puoi fare il calcolo:
presso l’Ufficio Tributi , per gli immobili situati nel comune di Casalbordino;
presso i Caf – Centri di assistenza fiscale o consulenti di fiducia;
– a mano, seguendo questi passi:

  1. Per calcolare l’IMU bisogna innanzitutto conoscere la rendita catastale. Trovate la rendita catastale sul rogito, sulla dichiarazione di successioneo sulla visura catastale.
  2. Aggiungete alla rendita catastale il 5%. Ottenete, così, la rendita catastale rivalutata.
  3. Moltiplicate poi il valore che avete ottenuto per un moltiplicatore, previsto dalla legge, diverso per ciascuna categoria catastale:
  • 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (esclusa la categoria catastale A/10) e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7
  • 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5
  • 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5
  • 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati)
  • 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri ecc.) esclusi i
    fabbricati classificati nella categoria catastale D/5
  • 55 per i fabbricati di categoria C/1 (negozi e botteghe);

Così facendo ottenete il valore catastale rivalutato.
Esempio: Abitazione: € 695,93 (rendita catastale) + 5% (rivalutazione) = € 730,73 (rendita catastale rivalutata) x 160 (moltiplicatore) = € 116.916,80 (valore catastale rivalutato).

Applicate poi al valore ottenuto le aliquote relative e le eventuali detrazioni e riduzioni.

 L’IMU non è dovuta per importi annui complessivi inferiori a € 12,00 .

Aliquote IMU 2019       Aliquote TASI 2019

Stima Valori Aree Edificabili   Tabella Valori medi 2019

Regolamento IUC – VIGENTE -Delibera CC 7 del 26032019

DICHIARAZIONI IMU

Il prossimo 30 giugno scade il termine per la presentazione della dichiarazione IMU e TASI, per le variazioni intervenute nell’anno 2018.

La normativa IMU impone l’invio della denuncia nei casi in cui siano intervenute delle variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

Di fatto, l’obbligo dichiarativo può essere ricondotto a due gruppi di fattispecie: alle ipotesi in cui gli immobili oggetto dell’imposta possono fruire riduzione del tributo, oppure quando è necessario comunicare notizie non in possesso del Comune, utili per verificare il corretto adempimento tributario.

E’ il caso di rilevare che, se per una stessa casistica, la dichiarazione è già stata presentata in anni precedenti, la denuncia va trasmessa solo in caso di variazioni al riguardo.
Pertanto, in relazione alle premesse illustrate, le situazioni da cui discende l’obbligo di dichiarazione sono quelle di seguito riportate.

I – IMMOBILI PER I QUALI E’ INTERVENUTA UNA VARIAZIONE CHE INCIDE SULLA DETERMINAZIONE D’IMPOSTA:

  1. unità immobiliari che possono essere oggetto di riduzione d’imposta, ex lege o da regolamento comunale,
  2. unità immobiliari di interesse storico o artistico,
  3. unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzate,
  4. beni merce, ossia fabbricati iscritti in bilancio come rimanenze, a condizione che non risultino locati,
  5. terreni agricoli, posseduti e condotti da coltivatori diretti (CD) o da imprenditori agricoli professionali (IAP), ad esclusione dei terreni agricoli esenti in ragione delle indicazioni riportate dalla Circ. n. 9/1993;

II – SITUAZIONI PER LE QUALI IL COMUNE NON HA LA POSSIBILITA’ DI AVERE LE NECESSARIE INFORMAZIONI:

  1. area edificabile, posseduta e condotta da coltivatori diretti (CD) o da imprenditori agricoli professionali (IAP);
  2. valore dell’area fabbricabile, quando viene assunto un valore diverso rispetto a quello adottato l’anno precedente (ciò si verifica nel primo anno di passaggio da terreno agricolo ad area edificabile o quando viene preso a riferimento un diverso valore di mercato o ancora quando, a seguito di atto costitutivo, vi è modifica o traslazione del diritto, che ha per oggetto un’area edificabile),
  3. valore dell’area edificabile a seguito di demolizione del fabbricato che in precedenza insisteva su tale area, oppure qualora siano eseguiti lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato, ai sensi dell’art. 5, c. 6 del D. Lgs. n. 504/92,
  4. immobile assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà divisa, in via provvisoria,
  5. immobile assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure è variata la destinazione ad abitazione principale dell’alloggio,
  6. immobile oggetto di contratto di locazione finanziaria (leasing),
  7. unità immobiliare concessa in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica, con le finalità di cui all’art. 93 del D.P.R. n. 616/1977,
  8. unità immobiliare a destinazione speciale, accatastata nel gruppo “D”, interamente posseduta da imprese e distintamente contabilizzata, priva di rendita, con valore contabile diverso rispetto a quello eventualmente già dichiarato,
  9. riunione di usufrutto non presente in catasto,
  10. diritto di abitazione o altro diritto reale non presente in catasto (uso, enfiteusi, superficie),
  11. parti comuni dell’edificio (di cui all’art. 1117, n. 2 C.C.) accatastate autonomamente, come bene comune censibile, da denunciarsi a cura dell’amministratore nel caso di condominio,
  12. unità immobiliare, oggetto di diritti di godimento a tempo parziale, ai sensi del D. Lgs. n. 42/1998, denunciata a cura dell’amministratore/comunione (multiproprietà),
  13. unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche a seguito di fusione, incorporazione o scissione,
  14. unità immobiliari esenti, di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 504/92,
  15. ex casa coniugale, assegnata ad un coniuge a seguito di sentenza di separazione,
  16. ulteriori e\o eventuali agevolazioni previste dal regolamento comunale .

DICHIARAZIONE “ENTI NON COMMERCIALI”
Al termine della presente disamina, si rammenta che, anche gli enti non commerciali, dovranno presentare, entro il prossimo 30 giugno, la dichiarazione, ma esclusivamente per via telematica. 

Ciò al fine di comunicare tutti gli immobili posseduti, con l’indicazione delle unità immobiliari (o loro parti), distinguendo, nelle apposite sezioni del modello, tra immobili totalmente imponibili (quadro A) o parzialmente imponibili ed esenti (quadro B).