CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

COSAP

Il Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) è un canone dovuto in caso di occupazione di suolo pubblico, sia per occupazioni temporanee che per occupazioni permanenti. Il canone è stato istituito da una legge dello Stato (il D.Lgs. n. 446/1997, art. 63) e viene regolamentato nel Comune di Casalbordino dal Regolamento Comunale approvato con delibera di di C.C. n. 135 del 28/10/1998, e successive modifiche ed integrazioni.

Quasi tutte le occupazioni devono preventivamente essere autorizzate dal Comune a seguito di formale richiesta, e per questo occorre rivolgersi all’ufficio Tributi del Comune di Casalbordino, oppure inviare la richiesta via email al seguente indirizzo di posta elettronica  protocollo.comunecasalbordino@legalmail.it oppure  info@casalbordino.gov.it a A seguito dell’autorizzazione viene anche determinato l’ammontare del Canone da corrispondere per l’occupazione.

Chi deve pagare il COSAP

Il Canone deve essere pagato da chi occupa, in modo temporaneo e/o in modo permanente, spazi ed aree pubbliche e aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, strade, aree e relativi spazi sopra stanti e sotto stanti, aree destinate a mercati, fiere, occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi. Il canone è dovuto dal titolare dell’atto di concessione o, in mancanza, dall’occupante di fatto; vale il vincolo di solidarietà nel caso di più titolari od utilizzatori.

Cosa deve fare il contribuente

Il soggetto che vuole realizzare occupazioni di strade, aree, spazi pubblici, sopra stanti e sotto stanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, occupazioni con impianti pubblicitari, condutture sotterranee e attraversamenti di ogni genere, deve fare richiesta di occupazione al Comune che rilascia apposita concessione. A questo proposito il contribuente deve utilizzare i seguenti moduli:

Richiesta occupazione temporanea       Richiesta occupazione permanente      Marca da bollo VIrtuale Come pagare

Quando non è richiesto il pagamento del COSAP

In alcuni casi non è obbligatorio, da parte di colui che intende realizzare un’occupazione, richiedere l’autorizzazione al Comune: pertanto, in questi casi, il Canone non è dovuto. Non è richiesta la concessione, e quindi il pagamento del Canone non è dovuto, per le occupazioni occasionali di durata inferiore alle 3 ore, alle occupazioni determinate con sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico di merci, alle occupazioni di durata inferiore alle 6 ore qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione effettati con ponteggi e simili (che altrimenti vanno sempre autorizzate e rilevano per il pagamento del Canone), nonchè per le operazioni di trasloco e manutenzione del verde sempre se di durata non superiore alle 6 ore.

Obblighi di chi esegue l’occupazione

E’ fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.
E’ fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l’occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in ripristino l’assetto dell’area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull’area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.
Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l’area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l’esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell’occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall’amministrazione. Nel caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve dame immediata comunicazione all’amministrazione che provvederà a rilasciare il duplicato a spese dell’interessato.
E’ vietata, da parte del concessionario, la subconcessione o il trasferimento a terzi della concessione.
E’ fatto obbligo inoltre, al concessionario di versare il canone alle scadenze fissate.
In ogni caso, le concessioni o le autorizzazioni, si intendono accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l’obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all’ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell’occupazione e con facoltà da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.