Considerato che il suddetto bando di gara non rispecchia le effettive volontà dell’Amministrazione Comunale, la quale, invece, intendeva installare sulla torre campanaria antenne Wi-Fi e non impianti di telefonia, peraltro non consentita dal vigente regolamento comunale; si ritiene necessario ed opportuno procedere all’annullamento in via di autotutela della procedura di gara relativa alla concessione in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21-nonies della Legge n. 241/90 e s.m.i.;