‼️📍 *AVVISO NUOVE DISPOSIZIONI REGIONE ABRUZZO* 📍‼️

Il Presidente delle Regione Abruzzo con ordinanza n.50 del 29/04/2020, attualmente in vigore fino al 17 maggio, stabilisce:
  1. che è consentita l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, nel proprio comune di residenza o nel comune più vicino qualora non sia presente tale attività, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella modalità “consegna animale – toelettatura – ritiro animale”, garantendo il distanziamento sociale;
  2. che è consentito svolgere all’interno del comune di residenza o abituale domicilio, o di comune limitrofo, passeggiate a cavallo all’aria aperta esercitate individualmente;
  3. che è consentito svolgere le seguenti attività motorie e attività all’aria aperta, corsa e utilizzo della bicicletta, dalle ore 6.00 alle ore 20.00, esclusivamente in modalità individuale, nell’ambito del proprio comune di residenza ;
  4. che è consentito lo spostamento all’interno della provincia di residenza per lo svolgimento, in forma amatoriale, di attività di pesca lungo i corsi d’acqua e i laghi della regione Abruzzo e la  pesca ricreativa in mare, esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dal citato DPCM 10 aprile 2020 e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19, alle seguenti condizioni:
  • svolta da persona abilitata all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa;
  • con non più di due persone per imbarcazione, delle quali almeno una abilitata, nel caso di pesca in acque interne o in mare;
  • nel rispetto della normativa vigente in merito all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa;

5. che le attività di cui ai precedenti punti 2. e 4. possono essere svolte dalle ore 6.00 alle ore 20.00 nel rispetto del distanziamento sociale e della normativa vigente;
6. che è consentito l’allenamento e addestramento dei cavalli, da svolgersi in maniera individuale da parte dei proprietari degli animali presso i maneggi autorizzati all’interno del territorio della regione Abruzzo, nel rispetto della normativa vigente in materia di distanziamento sociale;
7. che è consentito all’interno del territorio della regione Abruzzo l’allenamento e addestramento cani in aree autorizzate, senza il contatto diretto fra le persone, nel rispetto del distanziamento sociale e della normativa vigente, e comunque in totale sicurezza;
8. che le disposizioni di cui alla lett. b) del punto 1. dell’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 36 del 13.04.2020 “Nuove misure recanti misure ambientali e demaniali”, così come interpretate al punto 7. dell’OPGR n. 37 del 15.04.2020, *si applicano anche agli interventi per lo svolgimento in forma amatoriale del taglio del bosco per ricavare legna da ardere per il proprio nucleo familiare* , in quanto attività normalmente svolte nella stagionalità in atto e dunque “urgenti” per il periodo temporale di riferimento e dettate da esigenze di sostentamento familiare, nel rispetto delle richiamate misure di comportamento finalizzate al contenimento del contagio e comunque alle seguenti condizioni:
a. garantendo il distanziamento interpersonale di almeno un metro in tutte le fasi dell’attività e l’utilizzo di mascherine;
b. evitando l’uso promiscuo di attrezzature, avendo a disposizione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani e proteggendo le mani nell’esecuzione delle operazioni con appositi DPI;
c. lo spostamento è consentito all’interno del comune di residenza o di comune limitrofo ad un massimo di due componenti del medesimo nucleo familiare e limitatamente ad una sola volta al giorno, con rientro nella medesima giornata nel posto da cui si è partiti;
d. il completamento degli interventi di manutenzione e taglio dei boschi avvenga nel rispetto dei periodi e delle disposizioni previste dalle prescrizioni di massima e Polizia Forestale vigenti per provincia;

9. che è consentito l’asporto, anche nei giorni festivi, in quelle attività di ristorazione per le quali sia prevista l’ordinazione e la consegna al cliente direttamente dal veicolo (servizio Drive). Resta sospesa ogni forma di consumo sul posto di alimenti e bevande;
10. che è consentito ai residenti nella Regione Abruzzo lo spostamento, individuale o per massimo due persone purché appartenenti allo stesso nucleo familiare, nell’ambito del territorio regionale, all’interno del proprio comune o nei comuni dove si trovano le seconde case di proprietà, per il solo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazioni necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene da parte del proprietario dell’immobile . È obbligatorio il rientro in giornata presso l’abitazione abituale. Sono fatte salve tutte le prescrizioni previste dal legislatore nazionale e regionale relativamente alle “seconde case”;
11. che sono consentiti gli spostamenti con autovetture con più di un passeggero, di cui uno seduto anche sul sedile anteriore, a condizione che il passeggero seduto sul sedile anteriore sia residente con il guidatore ;
12. che gli spostamenti con motoveicoli possono essere effettuati con due persone, a condizione che il passeggero sia residente con il guidatore ;